Società Trasparente

Accesso Civico

Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti che erogano servizi pubblici o svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.
Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato, documento e informazione entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato. Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali.

Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.

NON SONO STATE PRESENTATE RICHIESTE DI ACCESSO NEGLI ANNI 2022 – 2023 – 2024 – 2025

 

Accesso civico semplice – Modalità di presentazione delle richieste

L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il competente per l’accesso civico semplice è il direttore di struttura. La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

• Via Pec all’indirizzo [email protected]
• Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
• Di persona presso l’indirizzo della struttura

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente, contattabile all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

NON SONO STATE PRESENTATE RICHIESTE DI ACCESSO NEGLI ANNI 2022 – 2023 – 2024 – 2025

Registro accesso civico semplice

 

Accesso civico generalizzato – Modalità di presentazione delle richieste

L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013. Il competente per l’accesso civico generalizzato è il direttore di struttura. La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013 dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

• Via Pec all’indirizzo [email protected]
• Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
• Di persona presso l’indirizzo della struttura

Registro accesso civico generalizzato

 

Class Action

Non ci sono class action in corso.

 

NON CI SONO STATE CLASS ACTION INIZIATE O CONCLUSE NEGLI ANNI 2022 2023 2024 2025

 

Carta dei servizi

La Carta dei Servizi è il documento con il quale comunichiamo alla nostra utenza gli impegni riguardo servizi, le modalità di erogazione degli stessi, gli standard di qualità. Nella Carta dei Servizi informiamo i nostri utenti sulle modalità di tutela previste. Le nostre Carte dei Servizi sono redatte secondo le linee guida della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. Con riferimento agli obblighi previsti all’art. 32 del d.lgs. 33/2013, si rimanda a quanto riportato nel Bilancio Sociale come previsto dalla Delibera ANAC n. 21 del 12/01/2022.

 

Clicca qui per scaricare la carta dei servizi cdom Insubria

Clicca qui per scaricare la carta dei servizi cdom Milano-Brianza

Tempi di attesa

Non sono definibili tempi di attesa in quanto non siamo titolarei di unità di offerta dotate di posti letto e/o residenziali.

Obblighi di trasparenza della Legge n. 124/2017

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, IL GABBIANO 2.0 società cooperativa sociale, Codice Fiscale 03504100128, dichiara che gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bando regionale ‘Formare per assumere’, i crediti d’imposta e i progetti di digitalizzazione) sono contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e sono consultabili pubblicamente nella sezione Trasparenza del portale ministeriale inserendo il codice fiscale dell’ente https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti

Visura Camerale